Art. 10.
(Norme sulle coalizioni).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle coalizioni di partiti e di movimenti politici che partecipano alle elezioni primarie.
      2. Al fine di cui al comma 1, i soggetti ivi previsti adottano un apposito regolamento, che prevede l'istituzione di un comitato di garanti preposto a vigilare sul rispetto del regolamento stesso.

 

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